Intanto tra i primi due post e questo, sono uscito con un altro articolo su Italia che cambia, che descrive la cosa in modo ” terzo” qui il link.
Una volta buttato il sasso, analizziamo la cosa, come promesso.
Cominciamo dal Decreto Legislativo 28/2011.
Ma è DAVVERO vigente, con la sua carica ” rivoluzionaria”?
Intanto, ecco qui una sentenza, recentissima, della Corte Costituzionale che ne ribadisce non solo la vigenza ma la subordinazione delle leggi regionali a quanto in esso stabilito.
Nella sentenza, proprio sulla base della vigenza del decreto legislativo 28/2011 vengono annullati una serie di articoli di una legge regionale, che ponevano vincoli rigidi alla realizzazione di impianti eolici su crinali della Regione, un tema delicato.
Ma vi sono ovviamente numerosi riferimenti in rete.
QUESTO è ottimo:
Sintesi: per quanto mi risulta ( peraltro sono in ottima compagnia, come ho esemplificato)
E’ VIGENTE !!!!!
Ecco qui a quali edifici, ancora oggi, si applica il decreto:
- edifici di nuova costruzione, intesi come nuova realizzazione di immobili dotati di impianto di riscaldamento ma anche come ampliamento di edifici la cui nuova porzione climatizzata avrà un volume superiore del 15% della porzione preesistente;
- edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, intesi come immobili esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro oppure edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Come si vede: la cosa RIGUARDA PRATICAMENTE TUTTI GLI EDIFICI CON SUPERFICIE SUPERIORE A 1000 METRI QUADRI.
Ovvero praticamente tutti i condomini che abbiano più di una quindicina di appartamenti, che stanno usufruendo, hanno usufruito o vorrebbero usufruire dell’ecobonus.
In pratica, escluse le case singole, le casette a schiera e i piccoli condomini, probabilmente oltre i due terzi degli interventi, come importi dei lavori!!
A parte questo, ricordo che il dlgs NON fa differenza tra edifici residenziali ed altri edifici:
Art. 11. Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento….
Visto? EDIFICI, non edifici residenziali. TUTTI gli edifici, compresi centri commerciali, uffici, industrie…
Ma quanto è grande il problema? Rispondere richiederebbe una analisi complessa che esorbita dalle forze di un blogger, sia pure volenteroso, ma almeno un ordine di grandezza potremmo riuscire ad ottenerlo:
Qui i dati relativi all’edificato in Italia:http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC_PERM_RAP1
Limitiamoci al 2019.
12 milioni 566 metri quadri di nuovi edifici non residenziali e
4 milioni 860 metri quadri di edifici residenziali nuovi.
Nel 2019 quanto può valere coprire i fabbisogni energetici indicati dal dlgs 28/2011? Poniamo una classificazione energetica di tipo C, che è CERTAMENTE ottimistica, considerando centri commerciali, capannoni etc etc ed abbiamo i seguenti valori:
Classe energetica c: tra 51 e 70 kWh/Mq/anno.
Prendiamo il valor medio, 60kWh/Mq/anno.
Un impianto fotovoltaico medio, per coprire il 50% di questo fabbisogno ha bisogno di circa 25 Wp, 0,025 kWh installati.
Quindi ci attendiamo, per coprire il 50% dei fabbisogni energetici, che per il residenziale siano stati installati, ALMENO
0,025*4860000= 121,5 MWp.
Per gli altri edifici, per i quali, l’assunzione della classe C è ottimistica, abbiamo 314 MWp.
Il totale che avrebbe dovuto essere obbligatoriamente installato è di 435,5 MWp.
Questi sono quelli che riguardano solo gli edifici NUOVI. Come abbiamo visto, dovremmo includere le ricostruzioni e le ristrutturazioni rilevanti, per cui il valore che ci si dovrebbe attendere è almeno il doppio, se non il triplo, di questo.
Circa un GWp, ad essere ottimisti. MOLTO ottimisti.
Il Dlgs 28/2011, nell’allegato 3 indica come calcolare la potenza da installare per rispettare quanto stabilito nell’articolo 11: va installata una potenza in kWp pari ad 1/50esimo della superficie al piano terreno dell’immobile. Se abbiamo una ristrtturazione rilevante su un edificio di 1000 metri quadri, potenza minima da installare è di 20 kWp. Secondo i miei calcoli, classe C era di 25 kWp, non siamo lontani!!.
In pratica il decreto ha di fatto immaginato che le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti siano ALMENO in classe B.
Ma torniamo a noi.
Andiamo a vedere il consuntivo degli impianti fotovoltaici installati nel 2019 visibile qui:
impianti da 0 a 3kWp: 44 MWp
da 3 a 20 kWp: 230 MWp
Da 20 a 200 KWp: 159 Mwp
da 200 a 1000 kWp: 91 MWp
da 1000 a 5000 kWp: 19 MWp
sopra i 5000KWp: 216 MWp
Il totale degli impianti installati in Italia nel 2019 è di 857 MWp.
SE tutte le ristrutturazioni e SE tutti gli edifici nuovi ricadono, mediamente, nella classe energetica C ( piuttosto opinabile, anzi: impossibile, considerando i capannoni industriali), come visto, dovremmo aspettarci OTTIMISTICAMENTE circa 1 GWp, 1000 MWp.
OVVIAMENTE non tutti gli impianti sono stati installati su tetti,e/o asserviti ad edifici, ovviamente NON tutti gli impianti sono stati installati su edifici superiori a 1000 Mq che realizzavano un cappotto o su tutti gli edifici di nuova costruzione e/o ricostruzione. Difficile senza una analisi puntuale ed approfondita, poter valutare quale sia la percentuale di impianti riferibili all’applicazione del Dlgs 28/2011, ma diciamo che mi stupirei se fosse superiore al 40% del totale installato.
Ovvero circa 360 MWp, un terzo di quelli attesi.
Se ci restringiamo agli edifici residenziali, per il quale si applica il cosidetto Ecobonus e quindi la questione, specie nelle zone dove esistono vincoli e limitazioni nei regolamenti comunali, è scottante, dobbiamo prendere in considerazione solo gli impianti più piccoli, quelli da 0 a 3 kWp e da 3 a 20 kWp. Questo perchè un impianto da 20 kWp occupa già circa 150 metri quadrati quindi è piuttosto vicino al limite tipicamente installabile sopra un condominio o negli spazi limitrofi.
La somma di questi impianti è di 274 MWp, quindi ragionevolmente superiore alle necessità DEL NUOVO. Se invece consideriamo le ristrutturazioni rilevanti, i cappotti condominiali, le ricostruzioni etc etc, dobbiamo più che raddoppiare il valore calcolato e il nuovo fabbisogno diventa 300 MWp.
OVVIAMENTE; molti impianti sono stati installati in situazioni che NON rientrano nelle fattispecie previste dal dlgs 28/2011, praticamente tutti quelli installati su edifici esistenti di superficie inferiore a 1000 metri quadri, oltre a molti altri installati senza la contemporanea realizzazione di un cappotto, sugli edifici più grandi.
E’ quindi probabile che il valore di 274 MW vada decurtato severamente,
per esempio, ottimisticamente, dimezzandolo.
Ecco che abbiamo un installato che ricade nell’ambito di applicazione del dlgs 28/2011 probabilmente non superiore a 130 MWp.
Rispetto ad esigenze, valutate in modo ottimistico, di almeno 300 MWp, nuovamente quasi il triplo di quanto effettivamente installato.
Complessivamente, se la stima è corretta, probabilmente è errata per difetto, mancano all’appello ALMENO 500 MWp di fotovoltaico, solo, nel 2019.
Secondo i MIEI conti, che cercano di rispettare la sostanza del Dlgs. Rispettando invece quanto indicato nell’allegato 3, considerando quanti sono gli edifci multipiano, probabilmente l’ammanco viene (legalmente ma scorrettamente!!!) decurtato. Forse dimezzato.
Tutti i valori sopra indicati sono ovviamente grossolani, opinabili, provvisori, servono solo ad individuare la dimensione della questione: centinaia di MWp non installati che invece avrebbero dovuto essere installati di legge, solo nel 2019.
Vi sono pochi dubbi che la cosa si sia ripetuta, anno dopo anno, dall’inizio.
Per ogni anno trascorso dal 2011 al 2021.
Si tratta, di GWp non installati, che dovevano ed ancora dovrebbero essere installati, per evitare la diretta conseguenza del mancato rispetto del DLGS 28/2011:
“L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.“
Ovvero: tutti i titoli rilasciati ad edifici che non ottemperano a quanto previsto dal decreto, SONO NULLI.
Dal 2011 sono state realizzate oltre mezzo milione di nuove abitazioni.
Limitandoci a queste: quante decine o centinaia di migliaia sono, di fatto, abusive?
Quanti edifici di uffici?
Quanti centri commerciali?
Quanti edifici industriali?
E’ una questione enorme, che richiede di essere, dopo opportune verifiche, affrontata immediatamente.
Perchè il super ecobonus, che pure ha svariati commi in contrasto con il dlgs 28/2011 e quindi andrebbe rivisto in accordo, indica chiaramente la necessità di una totale conformità alle normi vigenti degli edifici a cui si intende applicare l’ecobonus o il sismabonus .
Laddove quindi, prevalentemente nel caso di condomini, si superino i 1000 metri quadrati di superficie utile lorda, SE si vuole realizzare gli interventi previsti dal superecobonus, è OBBLIGATORIO raggiungere ALMENO il 50% dei fabbisogni energetici del condominio ed i regolamenti comunali o le leggi regionali nulla possono ai fini del raggiungimento di questo obbiettivo. OVVERO, se vi è contrasto con i regolamenti comunali, questi possono ed anzi DEVONO essere disapplicati.
In pratica, questa è una nuova norma TRAINANTE e come tale DEVE essere indicata nella nuova versione del supercobonus.
E per il pregresso? per le centinaia di migliaia di edifici che di fatto hanno gravi problemi di conformità urbanistica, quando va bene, a causa del mancato rispetto del decreto?
E’ evidente che non ha senso criminalizzare milioni di cittadini e professionisti ed amministratori, spesso inconsapevoli. Sembra più sensato consentire interventi in deroga, con qualche limite nel caso di manifesta impossibilità materiale ( industrie energivore, condomini senza superfici sufficienti etc etc). Anche in questi casi comunque si deve indicare l’obbligo di raggiungere il massimo dell’energia e dell’installato concretamente ottenibile.
Piuttosto che realizzare un nuovo strumento normativo, conviene integrare queste casistiche all’interno del prossimo decreto di revisione del superecobonus, che già prevede eccezioni all’applicazione della regola di attività trainanti e trainate ( per le zone terremotate, ad esempio)
Vogliamo cambiare il mondo? Dimostriamo di voler fare sul serio.
Di fatto, DA SOLA, la necessità di ottemperare al dlgs 28/2011, potrebbe quasi raddoppiare l’installato previsto da qui al 2025 nel PNRR.
Scusate se è poco.
I congratulate, it seems excellent idea to me is
edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, intesi come immobili esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro oppure edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Ti è sfuggito il termine ‘rilevante’, ha un significato ben preciso, pertanto pochissimi interventi su edifici >1000 mq sono in realtà obbligati all’obbligo.
Antonio