Firenze: vietato vietare!!

Tra lucernari, condizionatori, parabole antenne, riuscite a vedere l’impianto fotovoltaico?

Il Comune di firenze, da alcuni mesi, si è impegnato a rimuovere i numerosissimi limiti all’installazione del fotovoltaico nel territorio comunale, così numerosi da rendere praticamente impossibile, tra vincoli e prescrizioni, installare anche semplici impianti domestici, salvo che in poche zone periferiche e/o degradate.

Una lodevole iniziativa, che arriva dopo anni di tira e molla, che indubbiamente permetterà a tanti concittadini volenterosi di alleggerire le proprie bollette ed anche il proprio impatto sul pianeta.

Il documento centrale, nell’ambito di questa iniziativa, è la “Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico inerente l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici”

Peccato che la bozza, in visione presso il sito del Comune a questo indirizzo riporti, per il centro Storico di Firenze, la cosidetta “zona Unesco”, la seguente proposta di modifica dell’art 65 del Regolamento Urbanistico:

“Art. 65 | ambito del nucleo storico
Divieto assoluto di installazione degli impianti sia sulle coperture che a
terra”
.

che costituisce, paradossalmente, un deciso passo indietro rispetto al previgente impianto normativo.

A mero titolo di esempio si osservi infatti il seguente articolo 11 delle Norme tecniche di attuazione de regolamento strtturale vigente e la proposta di modifica, in rosso dalla quale scaturisce quanto appena riportato:

Art. 11

  • Invarianti
    11.1. […]
    11.2. […] Nelle aree comprese nelle invarianti interessate da provvedimenti di tutela paesaggistica, coerentemente con quanto previsto dal PIT con valore paesaggistico, il Regolamento Urbanistico dovrà garantire che: – sugli edifici esistenti con caratteristiche tipologiche legate alla tradizione dei luoghi non sia consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli solari, elementi accessori di impianti di varia natura, ad eccezione di quelli caratterizzati da accorgimenti progettuali per una installazione mitigata e/o con schermature e non siano ammesse aperture sotto forma di terrazze a tasca e lucernari sulle falde di copertura sui fronti principali, mentre possono essere eventualmente ammesse su quelli tergali e secondari;
  • nelle aree aperte non dovrà essere consentita l’installazione degli impianti per pannelli fotovoltaici e solari e di impianti eolici, ad eccezione degli impianti eolici di altezza al rotore inferiore a 22 metri, per i quali deve essere comunque effettuata specifica valutazione di inserimento paesaggistico.
    In materia di installazione di impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari, nel rispetto delle previsioni del PIT con valore paesaggistico e del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), il Regolamento Urbanistico dovrà garantire che: – nelle aree interessate da provvedimenti di tutela paesaggistica l’installazione
    degli impianti sia progettata in relazione alle caratteristiche dell’immobile e alle visuali intercettate; non preveda il mero appoggio di elementi sulla copertura, a favore di una confacente integrazione, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano visibili gli elementi di bordo e di supporto. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all’interno dei volumi costruiti; – sia consentita l’installazione di impianti a terra con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, privilegiando l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi, fatta eccezione per le zone omogenee A, il sub
    -sistema dei fiumi Arno, Greve e del torrente Ema e il sub
    -sistema del bosco; – non sia consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici o solari all’interno dell’Ambito del nucleo storico (zona A).
  • Intendiamoci: il Regolamento urbanistico al’articolo 65, vietava comunque il fotovoltaico sui tetti del centro storico, ma almeno tale divieto on era dichiarato subito, di principio ma solo come norma applicativa di dettaglio.

Si dirà che nel centro storico si deve privilegiar eil mantenimento della storicità degli edifici, la visione dei tetti antichi dall’alto dei monumenti etc etc… Peccato che non vi siano analoghi divieti assoluti o particolari stigmi per l’installazione di parabole, antenne, sistemi di raffreddamento dei condizionatori, cappe di aspirazione dei ristoranti, per non parlare di lucernari, terrazze a tasca, solo recentemente normati in senso restrittivo…questi non sono maledettamente impattanti, ben più di qualche pannellino complanare, visto che sporgono dal profilo del tetto, senza apportare alcun beneficio alla comunità ed al pianeta?

Più delle parole basterà una foto, quella in testa a questo articolo.

Vedete da soli la selva di elementi incongrui e l’impatto visivo di un impianto casalingo minimale ( tre pannelli)

Ma il punto è più profondo: nessuno mette in dubbio il buon diritto all’informazione televisva e la relativa antenna: si tratta di un apparato tecnologico non bello ma ormai accettato, perchè parte della vita di tutti i giorni. Nessuno mette in dubbio la necessità di rispettare le norme igieniche e di sicurezza minime di lavoro nella cucina di un ristorante e quindi nemmeno le necessarie ( e brutte e visibili) cappe aspiranti e relativi camini in acciaio inox. Nessuno mette in dubbio l’utilità di aumentare areazione e salubrita nei locali abitabili sottotetto in edifici antichi… Nessuno mette il dubbio il diritto di mitigare l’afa cittadina con l’installazione di un impianto di condizionamento…si potrebbe continuare, ma ci siamo capiti.

Allora perchè si deve vietare, al contrario delle norme previgenti, IN ASSOLUTO l’installazione di impianti fotvoltaici? E’ tempo di superare questo blocco psicologico e quanto mai fallace nei confronti di qualcosa di così poco invasivo e cosi utile per l’ambiente: ogni singolo pannello alleggerisce i conti di una famiglia di qualche centinaio di euro all’anno, ai prezzi attuali : Non solo: fa risparmiare emissioni equivalenti ad un barile di petrolio all’anno. Ogni singolo pannello!!

Un pannello come questo evita emissioni equivalenti a 160 litri di petrolio OGNI ANNO. Per almeno 25 anni.
Fusto da 30 a 225 L con 2 tappi da 2 e 3/4 - Interno grezzo
Anche chi abita in centro vuole dare il suo contributo a ridurre la nostra dipendenza da questo.

Ma vi è di più: La norma in questione, il divieto assoluto di installazione in Centro, ove fosse approvata, sarebbe FUORILEGGE!!!

Perchè andrebbe contro le prescrizioni contenute nel comma 1 dell’articolo 9 della recentissima legge 34/2022 potete verificare da soli a questo link ma agevolo qui sotto un passaggio:

In presenza dei vincoli di cui al primo periodo,  la
realizzazione degli interventi  ivi  indicati  e'  consentita  previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del 2004. Le  disposizioni  del  primo  periodo ( edilizia libera, nessuna necessità di autorizzazioni, nda)  si  applicano  anche  in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera  c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,  ai soli fini dell'installazione di pannelli  integrati  nelle  coperture
non visibili dagli spazi  pubblici  esterni  e  dai  punti  di  vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano  realizzati  in materiali della tradizione locale ».

Riconosco che è un poco criptico ma, in sostanza, si può riassumere così: L’installazione di pannelli fotovoltaici è edilizia libera e non richiede alcun tipo di autorizzazione anche nei centri storici e nelle aree in generale denominate di tipo A ed anche nelle zone espressamente sottoposte a vincolo paesaggistico, purche i pannelli siano integrati nelle coperture. Anche laddove queste siano in materiali tradizionali, l’installazione è consentita ma in tal caso ci vorrà l’autorizzazione paesaggistica, come ulteriore prescrizione.

Non è prevista alcuna possibilità per le amministrazioni locali di definire norme più rigide ed in tal senso si sono già espressi, numerose volte i TAR di moltissime regioni e, un paio di volte, anche la corte costituzionale.

QUINDI, a modesto giudizio dello scrivente: la modifica prevista al regolamento Comunale di Firenze nasce illegale e va immediatamente modificata.

Provvediamo?

PS: Il giudizio su quel che si può o non si può fare, giova ricordare, non è solo mio: a mero titolo di esempio, citerò questo sito essendo un punto di riferimento per professionisti.

Superbonus 2.0: una proposta operativa 2/2 Facciamo sul serio.

Un progetto in corso di approvazione per una casaclima “attiva”, sulle colline di firenze

Riprendo dal post precedente.

Dicevamo degli effetti, comunque positivi del Superbonus con costi REALI per lo Stato quasi nulli o addirittura on un utile netto per lo Stato…

Ma è la migliore misura possibile? Beh… ovviamente no.

Intanto perché a causa dell’enorme complessità raggiunta, una buona percentuale dei costi vanno in parcelle professionali per le asseverazioni, certificazioni, vidimazioni varie, che zavorrano di oneri quasi intollerabili committenti, progettisti, direttori lavori.

Poi perché l’aver compresso i tempi della misura ha comportato una corsa, un vero e proprio assalto alla diligenza.

Infine perché le modalità di cessione del credito hanno comportato notevoli limiti, ormai prossimi ad essere raggiunti, nella capacità di accettare ulteriori crediti ceduti da parte delle banche e delle altre istituzioni finanziarie.

In sostanza solo lo 0.5% delle abitazioni, pare, verrà interessato da lavori riferibili al sismabonus o al superbonus.

Una frazione trascurabile!!

Oltretutto tipicamente abitata da cittadini mediamente piu’ acculturati e benestanti della media, per i motivi poc’anzi indicati.

Urge quindi una proposta che riprenda in mano gli interessi ambientali e strategici rispettivamente del pianeta e del sistema paese.

L’Italia è infatti fortemente dipendente dall’estero per l’approvvigionamento energetico e lo sarà ancora per lungo tempo anche attuando una politica di transizione all’energia rinnovabile la più possibile aggressiva.

Quindi appare vitale intervenire rapidamente ed efficacemente sul fronte della riqualificazione e rigenerazione edilizia, ma con norme che siano agili, facilmente comprensibili ed affrontabili da parte dei cittadini.

Partiamo da una evidenza: né all’ambiente né al paese importa, da un punto di vista funzionale, COME si arrivi a consumare meno energia da fonti fossili ed a conseguire un dato risultato in termini di emissioni di CO2: importa che il risultato sia reale, verificabile in modo semplice, duraturo nel tempo.

Ecco quindi che appare opportuno concepire un nuovo SUPERECOBONUS 2.0 a partire proprio dai kg di CO2 per anno, dal metano consumato, verificabili direttamente a partire dai consumi ex ante ed ex post intervento.

Ovviamente questo è possibile anche quando si risparmia energia elettrica ( Basandosi sul mix energetico medio di produzione della stessa) o quando si passa dal metano all’elettricità. In tutti questi casi il cittadino si impegna a limitare i suoi consumi ed a mantenerli al di sotto di quanto dichiarato, per un periodo che dovrebbe andare da cinque a venti anni e ne riceve un credito fiscale in proporzione al taglio delle emissioni ottenuto.

Interessa il risultato, che andrà mantenuto e confermato anno dopo anno, non come ci si arriva.

Appare infatti piuttosto illogico l’enorme proliferare di certificazioni, asseverazioni, verifiche, etc del meccanismo attuale.

Perchè l’ente controllante, Agenzia delle entrate, potrà solo verificare l’esistenza di tutte le certificazioni richieste e della reale esecuzione dei lavori ma non già l’effettivo miglioramento ottenuto che dipende non tanto e non solo dai materiali utilizzati e lavori fatti, ma dalle modalità con cui vengono realizzati gli interventi.

Il Super Ecobonus 2.0 intende semplificare fortissimamente l’approccio e ribaltarlo: valutato il costo, in termini monetari per il sistema paese, di un kg di CO2 emesso, o di un metro di cubo di gas consumato, si intende retrovertire questo costo al cittadino che si impegni a ridurre i suoi consumi residenziali, in maniera verificabile, per un periodo da determinare ma che potrebbe essere da ventennale a decennale. Sotto forma di sgravi fiscali cedibili senza limite.

Niente complicazioni e certificazioni. Semplicemente un controllo costante e mensile sul 100% dei richiedenti.

Come?

Nel modo più elementare, sulla base delle bollette luce e gas.

Infatti chi accede al Superbonus 2.0 accetterà di entrare in un regime sorvegliato: i suoi consumi dovranno essere congruenti con la riduzione dichiarata, a pena di cessazione immediata del beneficio.

Fine dei furbetti e fine delle false certificazioni etc etc.

Il controllo sarà certo ed immediato ma verrà data piena libertà all’animal instict del singolo.

Se, per paradosso qualcuno riterrà di ottenere i contributi a fronte di una semplice rinuncia alla climatizzazione della casa, anche questo sarà accettabile.

Come scritto al pianeta ed anche al sistema paese interessa poco come si arrivi a conseguire il risultato di ridurre emissioni e consumi di energia da fonti fossili: basta che lo si faccia DAVVERO.

Ma QUANTO varrebbe, ipoteticamente un contributo del Superbonus 2.0?

Innanzitutto sarebbe opportuno riconoscere un bonus pari al costo di mercato pagato dall?Italia attualizzato sulla media degli ultimi 5 anni ( per esempio) per ogni metro cubo di metano risparmiato rispetto alla analoga media sugli ultimi cinque anni, delle bollette.

A titolo di esempio , passando dalla classe G alla classe C un appartamento di 100 metri quadri risparmia circa 1000 Metri cubi di metano all”anno.

Se il prezzo medio del metano sul mercato europeo negli ultimi cinque anni è, per dire di 38 euro/MWh, ovvero circa 40 centesimi a Metro cubo, verrà riconosciuto 400 euro/anno per dieci o venti anni.

Inoltre verrà riconosciuto un bonus pari al costo economico di ogni Kg di CO2 risparmiato.

Qui il conto è più difficile:

A parte che esiste un costo ambientale anche per il metano casalingo ( vi sono perdite, per quanto piccole cfr https://www.nature.com/articles/s41586-021-03386-6#:~:text=The%20social%20cost%20of%20methane%20(SC-CH4)%20measures,policies1%2C2%2C3.)

anche sul costo economico del danno ambientale causato da ogni kg di CO2 emesso si varia ampiamente.

Un interessante doc, un poco datato, 2015, definisce il valor minimo.

Pone il costo ambientale sopra a 37 dollari a tonnellata ( e vorrei vedere!!) il valore deciso dal governo USA… sotto Trump. https://www.edf.org/sites/default/files/expertconsensusreport.pdf

I valori riportati dall’IPCC sono MOLTO più alti ed oscillano selvaggiamente da 200 a 2000 $ a tonnellata cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_cost_of_carbon

Se rimaniamo al risparmio di 1000 MC CH4 citato prima, come esempio tipico, Questi si traducono in circa 2 tonnellate di CO2 risparmiate.

Io sarei per considerare un valore alto, diciamo 1000 euro/tonnellata. Quindi circa 2000 euro/anno.

Ricordiamoci però, l’abbiamo visto, che ristrutturare grazie al bonus NON è un costo ma un beneficio, Keynesiano, per il sistema paese.

Ed anche questo deve essere retrovertito in qualche misura.

Anche se non è facile calcolarlo, io sarei per valutarlo come una proporzione almeno equivalente.

Secondo un coefficiente moltiplicativo su base keynesiana.

Ad esempio partendo da un moltiplicatore 3.5 Keynesiano si potrebbe ritenere congruo un coefficiente 2 da applicare agli sgravi.

Quindi il beneficio riconosciuto sarebbe di 2*(400+2000)= 4800 euro/anno, una cifra ottenibile in solido, per venti anni verrebbero 96mila euro/anno, esattamente come l’attuale superbonus, ma decurtata ad esempio del 20%, oppure a copertura di un mutuo con rata annuale di pari importo, 96mila euro, erogato da cassa depositi e prestiti.

In caso di scostamento dai valori attesi dei consumi partirebbe un richiamo, in caso di un secondo scostamento verrebbe sospeso il mutuo. Che verrebbe ripreso solo a seguito di una verifica da parte di un perito… etc etc.

La novità rispetto alla situazione precedente?

-Che si parte dai risultati OTTENUTI per riconoscere il bonus. Le dichiarazioni fallaci, o tout court false, i lavori mal eseguiti etc, si riflettono direttamente ed immediatamente sul bonus riconosciuto.

L’Agenzia delle entrate si era presa come impegno di controllare almeno il 2% delle pratiche di Superbonus, limitandosi tuttavia alla presenza di tutta la documentazione e quindi non entrando nel merito dei lavori concretamente eseguiti. Questa piccola rivoluzione copernicana offre invece la certezza del controllo e la certezza del parametro da considerare.

-Che si può pianificare un miglioramento incrementale e non rigido.

-Che niente vieta di migliorare la situazione gradualmente, che si evitano complicate asseverazioni che peraltro non garantiscono il risultato e ci si basa invece proprio sul risultato, non importa come raggiunto ( entro ampi limiti: non sarà permesso ovviamente bruciare pellet in città etc etc).

-Che non si stabiliscono barriere, blocchi, balzelli, certificazioni, asseverazioni, decine di adempimenti tecnici e burocratici che finiscono per drenare una buona percentuale delle risorse messe a disposizione, senza far risparmiare nemmeno un kg di CO2.

Si responsabilizza il cittadino: In cambio di un vantaggio economico importante, lo si vincola ad un comportamento responsabile, in cui risponde per il cattivo uso delle risorse.

Essendo il controllo immediato, totale e NON a campione, ma sul 100% delle richieste, resta poco spazio per i furbetti. (7)

riferimenti:

(1) https://www.boeckler.de/pdf/v_2021_29_10_deleidi.pdf

(2) https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0613/QEF_613_21.pdf?language_id=1?pk_campaign=Newsletter-62

(3) https://www.corteconti.it/Download?id=2e9c3f2b-123e-4ad9-bac9-29e5f12c6d88

(4) http://www.cresme.it/

(5) http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/am0036b.pdf?_1652186124778

(6) https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/tabella_coefficienti_standard_nazionali_2011_2013_v1.pdf

7)SuperBonus versus Super Malus

I bonus edilizi valgono 50 miliardi di euro, di cui 25 solo per il superbonus.

Solo il 5% delle truffe sono riferibili al superbonus, buona parte di quelle accertate sono per il bonus facciate.