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Altra tegola per il fotovoltaico: vietato migliorare gli impianti

i nostri pannelli danneggiati dal fortunale del 6 marzo 2015
i nostri pannelli danneggiati dal fortunale del 6 marzo 2015

Ho appena scoperto una nuova tegola che è caduta o sta per cadere su decine di migliaia di piccoli e grandi produttori che hanno deciso, tapini, di migliorare l’efficienza dei propri impianti, a parità di potenza installata.

Infatti, dopo i primi anni di funzionamento degli impianti, vuoi per il miglioramento considerevole nell’efficienza degli inverters e dei sistemi di gestione e controllo, vuoi perché in alcuni casi sono stati installati pannelli rivelatisi difettosi e sottoperformanti, si sta rendendo consigliabile quando non indispensabile la sostituzione parziale o totale dei pannelli e/o degli inverters e/o dei trasformatori e/o di altre parti dell’impianto, oppure l’installazione di sistemi di monitoraggio e gestione avanzati.

Questi interventi possono portare aumenti considerevoli della producibilità per kWp installato, anche superiore al 10-15%.

Nel recente documento “regole per gli incentivi del conto energia”,  il GSE sferra un ennesimo immotivato e del tutto illogico attacco ai produttori fotovoltaici che volessero cercare di migliorare l’efficienza dei proprio impianti o che, semplicemente, si trovassero nella necessità di recuperare l’efficienza di un impianto degradato per motivi atmosferici o per difettosità dei materiali.

Infatti si legge, a pagina 11, punto 1.5 la seguente:

1.5 Interventi di modifica della configurazione elettrica

Sono ammessi gli interventi che comportano l’inserimento di nuovi componenti o l’eliminazione di componenti esistenti laddove ciò sia necessario al fine di adeguare l’impianto all’evoluzione della normativa tecnica relativa al collegamento alla rete e all’esercizio in sicurezza.

Sono inoltre consentiti gli interventi volti a mantenere in efficienza l’impianto o a garantirne un corretto rendimento, quali, ad esempio, l’installazione di dispositivi (cosiddetti “ottimizzatori ?) che permettono di ridurre perdite di produzione dovute al non uniforme ombreggiamento dei moduli o alla diversità delle caratteristiche elettriche dei moduli.

Considerato che la realizzazione dell’intervento comporta un incremento della producibilità dell’impianto, il GSE, come già precisato in Premessa, erogherà gli incentivi spettanti nei limiti della soglia massima di energia incentivabile, calcolata come rappresentato nell’ Appendice A del presente DTR.

La modifica della configurazione elettrica non potrà comportare, in nessun caso, un incremento dei benefici economici riconosciuti, se non previsto dalla normativa di riferimento.

Già questo è un obbrobrio!! Infatti ALCUN limite è mai stato posto in tutta le legislazione dedicata, alla producibilità degli impianti: La regola era ed è: ogni kWh prodotto ( a norma, ovviamente) viene incentivato secondo la tariffa incentivante vigente al momento dell’allaccio.

Il GSE NON PUO’SOSTITUIRSI ALLO STATO NELLO STABILIRE COSA VIENE INCENTIVATO E COSA NO!!!

Ma il peggio arriva con la lettura dell’Appendice A!!!!

…..In considerazione del limite previsto dei 6,7 miliardi di euro annui, per gli interventi sugli impianti incentivati in Conto Energia che comportano incrementi della producibilità oltre la soglia massima descritta nel seguito, si provvederà alla valorizzazione:

• di tutta l’energia elettrica immessa in rete, nella disponibilità del produttore, attraverso il Ritiro Dedicato, lo Scambio Sul Posto o la vendita al mercato libero;

• dell’energia elettrica eccedente la soglia*, nei casi di incentivazione tramite tariffa onnicomprensiva, alle condizioni previste dalla deliberazione 343/2012/R/efr per l’energia elettrica non incentivata.

Ora: stabilire una SOGLIA di incentivazione, laddove i contratti siglati al omento dell’allacciamento degli impianti non ne stabilivano alcuna, è OVVIAMENTE una modifica unilaterale dell’accordo, facilmente impugnabile con i consueti danni per la collettività quando il giudice darà torto al GSE ( esodati anyone?).

Inoltre il riferimento alla deliberazione 342/2012 sembra del tutto capzioso.

Infatti in quella delibera si fa riferimento agli impianti POTENZIATI,

che è cosa del tutto diversa da impianti rinnovati!!

il tocco finale è dato dal calcolo di questo valore soglia!!!

 *Il valore di soglia è calcolato come segue:

• nel caso di impianti con decorrenza dell’ incentivo di almeno tre anni solari (1° gennaio – 31 dicembre), è pari al valore massimo di energia prodotta, su base annua, negli ultimi di tre anni solari di decorrenza dell’incentivo antecedenti alla realizzazione dell’intervento di modifica, incrementato del 2% .

 • nel caso di impianti con decorrenza dell’incentivo inferiore a tre anni solari, è pari al valore di producibilità determinato a partire dalla stima delle ore di produzione regionali di cui alla Tabella 1 (“Stima regionale ?”) del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 16 ottobre 2014. La Tabella 1 viene aggiornata e pubblicata dal GSE sul proprio sito internet entro il 31 luglio di ogni anno N, utilizzando le ore medie di produzione degli impianti fotovoltaici incentivati, differenziate in funzione della Regione italiana di localizzazione e calcolate sulla base delle misure valide dell’anno N-1, disponibili al 30 giugno dell’anno N. Per i soli impianti fotovoltaici a inseguimento, si considera il valore di producibilità attesa utilizzato per il calcolo del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi in conto energia”

E’ chiaro che, per impianti che hanno avuto una difettosità

dall’origine, il valore soglia verrà ad essere calcolato su una

produzione falsata al ribasso!!!

Non si creda che sia raro: , MOLTO spesso e comunque MOLTO più

spesso di quanto si creda, un impianto fotovoltaico installato 3 o 4

anni fa non raggiunge che lo 80-85% della producibilità possibile

utilizzando lo stato dell’arte della componentistica attuale.

Questo per il combinato disposto di realizzazioni approssimative, pannelli di dubbia qualità, inverters starati, cablaggi sottodimensionati, dispersioni, rotture, etc etc etc.

Buona parte degli ex-installatori che ancora operano nel settore riescono a farlo proprio lavorando all’ efficientamento degli impianti installati. Una cosa, non c’e’ bisogno che lo ricordi, che va OVVIAMENTE nella direzione del superiore interesse collettivo.

In poche parole: il GSE si è arrogato il diritto di decidere LUI, cosa e quanto incentivare. Una cosa che è intollerabile e, peggio ancora, espone il paese ad un flusso di cause e ricorsi che hanno ottime possibilità di spuntare notevoli risarcimenti, con costi diretti per il sistema paese e per la collettività.

In ogni caso, a parte le OVVIE considerazioni in termini di Diritto, questa delibera sembra concepita per scoraggiare ogni adeguamento degli impianti dal momento che ridurrebbe i vantaggi ad un precostituito 3% per gli impianti già allacciati da almeno 3 anni o, addirittura, ad una tabella che riporta producibilità RIDICOLE rispetto all’attuale stato dell’arte.

Ad esempio , caso personale: per la Toscana è riportata, in tab 1, poco più di 1100 ore equivalenti annue, quando, è ben noto agli operatori, i rendimenti reali ed attuali sono almeno di un 20% più

alti. I nostri impianti, che sono appunto bisognosi di una sostituzione

dei pannelli che hanno una performance ridotta a poco più dell85% di quella nominale, hanno non di meno prodotto oltre 1250 kWh/kWp in questi ultimi tre anni. I nostri vicini stanno oltre i 1350 kWh/kWp.

Quelli che hanno installato gli impianti da meno di tre anni non hanno alcuna convenienza ma anzi solo un danno in caso di modifiche migliorative agli impianti.

E’ UNA VERGOGNA DA DENUNCIARE SUBITO!!!

Una bella interrogazione parlamentare?

Invitare per chiarimenti in commissione bilancio il Presidente e l’Amministratore delegato del GSE?

Anyone, anyhow, anywhere?