Nella precedente puntata avevamo visto che esiste un negletto articolo di un quasi negletto Decreto legislativo, il dlgs 28/2011, che imporrebbe di ricavare almeno il 50% del fabbisogno energetico di un edifcio di nuova costruzione o soggetto a risttrurazione rilevante da fonti rinnovabili.
Nel 99% dei casi, pannelli fotovoltaici. Di fatto miriadi di norme locali, comunali e regionali confliggono regolarmente con questo articolo rendendolo inoperante.
Per quanto possa sembrare strano che una disposizione di legge cosi importante per il futuro delle rinnovabili sia stata bellamente ignorata o quasi, ho potuto verificare che invece è ancora vigente: l’articolo 11 del dlgs 28/2011 è ancora vivo, operativo, tassativo, come vedremo in seguito, nella terza puntata, dedicata alle verifiche.
Il punto dolente o cogente non sono tanto o solo gli edifici tutelati o in zone vincolate dalle norme di tutela del patrimonio artistico e paesaggistico, ma la molto piu’ ampia famiglia degli edifici in zone dove i regolamenti urbanistici ed edilizi vietano, di fatto, i pannelli fotovoltaici sul tetto o sul terreno, o pongono norme così stringenti da non renderli concretamente, installabili. Nel caso di Firenze per esempio, questo si verifica in un’ampia zona grossomodo corrispondente alla citta’ antica, ottocentesca e della prima metà’ del novecento, oltre un terzo del territorio edificato comunale, con residui vincoli pesanti anche nella altre zone.
Eco qui cosa si prescrive nel regolamento urbanistico, per tutto il territorio comunale:
Come vedete, è quasi impossibile adempiere a queste norme e contemporaneamente a quanto richiesto dall’Articolo 11 del Dlgs 28/2011
Nelle zone di collina, vigono ulteriori vincoli di tipo paesaggistico, che vietano l’installazione anche su edificato recente. Quindi la responsabilita’ non e’ tanto o solo, della Soprintentendenza, che si occupa dei vincoli, ma dei singoli comuni che avendo 180 giorni nel 2011, dieci anni fa, per adeguarsi non l’hanno fatto o, in non pochi casi, si sono adeguati a…gambero, cioè creando vincoli, prima non esistenti, per l’installazione. Come ho scritto, la battaglia, che sembrerebbe importante ma puramente normativa, diventa mostruosamente vitale, perché’ di fatto il non aver adempiuto al “famigerato” articolo 11 rende all’improvviso illeciti probabilmente decine di migliaia di permessi a costruire in tutto il paese ed il fenomeno potrebbe essere ancora piu’ grave di cosi’ e poi peggiorare ulteriormente, via via che le nuove costruzioni, le ricostruzioni e le ristrutturazioni rilevanti realizzate utilizzando il super ecobonus aumentano.
Infatti il superercobonus prevede una serie di rigorosi adempimenti, asseverazioni, ex ante ed ex post ed ovviamente il credito di imposta viene riconosciuto a condizione di una prefetta conformità dell’immobile interessato. Prima e dopo l’intervento. Ma, abbiamo visto in non pochi casi non è consentito dai regolamenti comunali o dai vincoli paesaggistici o da quelli dei beni culturali, installar epannelli fotovoltaici sul tetto.
In questo caso la conformità ex post non è possibile e quindi i crediti di imposta non sono richiedibili.
Si creano premesse per migliaia di dolorosi contenziosi, e la richiesta, magari dipo anni di restituire i crediti di imposta illecitamente ottenuti, non affrontando questa situazione!
Insomma: si rischia una catastrofe.
Ma, come diceva, il Merovingio in Matrix, dove gli altri vedono rischi, io vedo opportunità o, al massimo, costi.
Intravedo infatti un’opportunità’ importante, proprio con l’ecobonus.
ECCO LA MIA PROPOSTA
in occasione delle varie norme di revisione e semplificatorie del Superercobonus, ricordata la necessità, per tutti gli attori, del rispetto del dlgs 28, alla lettera, si potrebbe prevedere un particolare capitolo IN SANATORIA.
In esso, in deroga al concetto di intervento trainante o trainato, si prevede che il fotovoltaico e gli altri interventi necessari a rendere conforme alla norma imposta dal Dlgs 28 2011 un dato edificio, ristrutturato in forma rilevante o costruito o ricostruito successivamente al 2011 e relativi interventi necessari, siano effettuabili anche senza altri interventi trainanti.
Insomma: il fotovoltaico , SOLO IN QUESTI CASI rigorosamente definiti, sarebbe un “intervento trainante”….per se stesso (gli altri interventi trainati come noto, sono tali perchè devono attendere un intervento trainante ordinario per essere sbloccabili)
I fondi stanziabili ci sono, si tratta “solo” di aggiungere un capitolo di spesa ad un settore che ha gia’ finanziamenti pesanti previsti, confermati e confermandi fino almeno al dicembre 2023.
Esistono gia’ canali privilegiati ed eccezioni previsti dall’attuale super sismabonus, previsti nelle zone terremotate: Si tratterebbe di inserire, verificata la correttezza di quanto da me qui riportato, anche questa nuova fattisipecie, limitataemnte agli edifici che rientrano nella categoria e, per ora, limitataemtne agli edifici residenziali.
Che, ricordo sono solo una piccola parte di quelli a cui l’articolo 11 si applica, ovvero TUTTI gli edifici dinuova costruzione o rilvante ristrtturazione.
SE avessi ragione, risolveremo un problema potenzialmente ENORME, una bomba in attesa di esplodere, per le amministrazioni e per i cittadini.Il decreto legislativo non lascia in apparenza spazio ad equivoci:
L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Ne consegue che il rilascio di tali titoli, in inosservanza dell’ obbligo di installazione di impianti fotovoltaici in misura sufficiente, ha valore NULLO ed e’ per lo meno un illecito amministrativo se non qualcosa di piu’ grave.
Ne il cittadino, malcapitato, può scaricare la responsabilità’ sull’amministrazione autorizzante, perché l’obbligo del rispetto di legge cade sulle spalle di ambedue gli attori, in egual misura: ignorantia legis non excusat.
Senza contare naturalmente il progettista dell’opera, che avrebbe la sua quota di responsabilità’…
Insomma, SE solleviamo il can can, e DOBBIAMO farlo, se vogliamo davvero dare un futuro rinnovabile e sotenibile al nostro paese, dobbiamo anche immediatamente sedarlo, dando un termine per la messa in regola ed i finanziamenti per farlo, oltre una diffida urbi et orbi ad adempiere fedelmente, salvo rari e sporadici casi, da dimostrare uno per uno, per le opere future.
Nella prossima ed ultima parte, cercherò di dare una risposta ad un paio di questioni fondamentali, già ricorse tra le righe, in queste due prime parti:
- il DLGS 28/2011 e il suo articolo 11, SONO VIGENTI e vincolanti?
- Quale è la dimensione del problema?